Donazione
Tale strumento, oltre ad avere un valore di aiuto per collettività, ha anche rilevanza a livello fiscale. La legge prevede, infatti, che la donazione sia individuabile nella dichiarazione IRPEF (persone fisiche) o IRES (persone giuridiche) e possa essere pertanto dedotta o detratta in fase di determinazione dell’imposta pagata annualmente allo Stato.
Limitatamente alle cooperative sociali (Onlus di diritto) e alle associazioni di promozione sociale (APS), il nuovo Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) specifica che, nel caso in cui il donatore sia una persona fisica, è prevista una detrazione pari al 30% per una donazione – in denaro o in natura – non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione del 10% dal reddito complessivo netto dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza può essere portata avanti nei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.
Nel caso in cui il donatore sia una persona giuridica, l’unico regime agevolativo riconosciuto è quello della deducibilità delle erogazioni liberali – in denaro o in natura – effettuate nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più alcun tetto massimo. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.
Infine, è utile ricordare che la detrazione è consentita solo per erogazioni liberali – in denaro o in natura – effettuate con sistemi di pagamento tracciabili. Pertanto, ai fini della dichiarazione dei redditi, è necessaria una certificazione che attesti l’ufficialità di tali donazioni, come le matrici dei bollettini postali o le copie degli estratti conto bancari o della carta di credito.
Per maggiori informazioni, scrivete all’indirizzo mail: info@locandadalbarba.it.